Amministrazione di sostegno

Cos’è l’amministratore di sostegno

In base all’art. 404 del codice civile, l’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare, personalmente o per mezzo di un avvocato, un ricorso. L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Protocollo per la nomina degli avvocati all’incarico di Amministratore di sostegno

Presso il Tribunale di Rovereto è attivo, dal giugno 2018, un protocollo per la nomina degli avvocati all’incarico di Amministratore di sostegno che definisce anche le Linee Guida per lo svolgimento dell’incarico nonchè criteri conformi per la determinazione dell’indennità spettante agli amministratori di sostegno.

In forza di tale documento, l’Ordine degli Avvocati di Rovereto forma un elenco di iscritti all’Albo degli avvocati e al Registro dei praticanti avvocati, che abbiano manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico. Per essere inseriti nell’elenco è sufficiente comunicarlo alla Segreteria. Contattare la Segreteria per conoscere i nominativi degli avvocati presenti nell’elenco.

Il Giudice Tutelare provvederà all’individuazione dell’amministratore di sostegno tra i nominativi inseriti nell’elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista, la residenza e la sede dello studio di quest’ultimo, tenendo conto altresì delle disponibilità di ciascun professionista.


Ultima modifica

14 Marzo 2020, 12:04