(in vigore fino al 31/12/2014 – per il nuovo testo clicca qui)
ALLEGATO A
Art. 1.
Le elezioni di tre dei cinque componenti il Comitato si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio dell’Ordine.
Art. 2.
Tutti gli avvocati iscritti agli Albi dell’Ordine di Rovereto sono eleggibili. Al fine di consentire all’elettorato di conoscere i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell’Ordine di Rovereto in sede di assemblea, prima dello svolgimento delle elezioni, indica i candidati.
Art. 3.
Le elezioni si svolgono in unico turno.
Vengono eletti i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.
Art. 4.
Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.
Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all’interno del seggio elettorale.
Art. 5.
Il Comitato uscente nomina 3 componenti del Seggio elettorale scelti tra gli iscritti all’Albo degli avvocati e non candidati.
Art. 6
I componenti del Seggio designati dal Comitato uscente nominano il presidente ed il Segretario del seggio.
Il seggio è composto dal presidente e da due scrutatori.
Art. 7
Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal presidente del seggio o dal segretario del seggio.
Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all’elettore, ne verifica l’iscrizione agli albi e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall’elettore su copia degli stessi.
Gli elettori possono esprimere da una a tre preferenze.
Le schede che contengano oltre tre preferenze saranno annullate.
Art. 8
Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell’elettore, saranno adottati i seguenti principi:
a) Il voto dovrà essere validamente espresso con l’indicazione del cognome del candidato e con l’aggiunta del nome nel solo caso di omonimia;
b) ove un candidato sia indicato solo con il cognome ortograficamente errato, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto agli albi, il voto verrà attribuito al candidato;
c) il voto espresso in maniera difforme dalle modalità indicate sub 1. e 2. non verrà attribuito.
Art. 10
Le operazioni di voto si terranno contestualmente allo di svolgimento di quelle del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio.
Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio alle ore 20 e la ripresa alle ore 9 del giorno successivo.
Il Segretario Il Presidente