Consiglieri competenti per la formazione 2019-2022: avv. Paolo Bonora, avv. Valentina Carollo, avv. Svetlana Turella
L’Ordine degli Avvocati di Trento ha messo a disposizione degli iscritti al Distretto la piattaforma FAD che permette di fruire degli eventi organizzati dall’Ordine e conseguire crediti formativi come deliberati. Per effettuare l’accesso collegarsi alla piattaforma e inserire le credenziali ricevute via mail. Se non si ricordano è possibile seguire la procedura di recupero dalla home page del portale.
Attualmente sono disponibili in modalità FAD on demand alcune registrazioni degli eventi passati. Ulteriori eventi saranno comunicati e li vedrà in piattaforma nella sezione “Disponibili”.
Rovereto-Trento e Bolzano insieme costituiscono l’Ordine Distrettuale che adotta lo stesso sistema gestionale per i servizi di formazione. Per visualizzare e iscriversi agli eventi degli altri Ordini del Distretto selezionare dal menù a tendina in alto l’Ordine di cui si desidera visualizzare i crediti come da figura. Recarsi quindi all’evento muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ordine o firmare il foglio presenze. L’inserimento del credito, una volta terminato l’evento, sarà automaticamente inserito nella scheda dell’iscritto senza necessità di presentare l’attestato al proprio Ordine!
COME ISCRIVERSI AD UN EVENTO: cliccare su “Eventi aperti” e consultare le eventuali informazioni e locandine relative ai prossimi eventi, quindi cliccare su ISCRIVITI.
Come fare per...
Prima di richiedere il rilascio dell'attestato di formazione continua l'avvocato deve controllare di aver inserito sul gestionale della formazione tutti i crediti relativi al triennio per il quale chiede la certificazione.
Successivamente può depositare l'istanza per il rilascio dell'attestato di formazione continua.
Il Consiglio dell'Ordine si riserva di effettuare eventuali controlli.
L'ordine riconosce le seguenti modalità di esonero come da Circolare approvata dal Consiglio il 27/6/2016:
- In caso di gravidanza: certificata documentalmente, riduzione di 9 crediti annuali dei 15 obbligatori distribuiti tra i 2 mesi prima del parto e i 3 mesi successivi al parto;
- In caso di gravidanza a rischio: certificata documentalmente, esenzione totale dall’obbligo formativo annuale per un totale di 15 crediti distribuiti tra l’anno di gravidanza ed il parto;
- In caso di adozione: riduzione dei crediti obbligatori annuali nel numero di 2 per ogni mese di assenza per il periodo di soggiorno all’estero finalizzato all’adozione debitamente documentato;
- In caso di adempimento di doveri collegati alla maternità/paternità: riduzione di 5 crediti annuali fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, e riduzione di 3 crediti annuali dal 3° anno di vita del bambino fino all’ 8° anno di vita, da richiedersi tramite autocertificazione. Nel caso di entrambi i genitori avvocato, solo un genitore può godere dell’esonero. Il Consiglio dell’Ordine dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione le situazioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato, divorziato o vedovo) concedendo un ulteriore riduzione dei crediti.
- In caso di gravidanza per le praticanti iscritte nell’apposito registro: riduzione dell’obbligo di partecipazione alle attività formative come indicato nel regolamento COA nel numero di 5 convegni nel corso dei 18 mesi di pratica forense.
- In merito all’ipotesi di esonero dall’obbligo formativo degli iscritti all’Albo prevista sub lettera b), ossia “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”, si specifica altresì che: detto esonero ricomprende anche i casi di dovere di assistenza ai famigliari dell’avvocato/a per malattia grave o infortunio debitamente documentato, con una riduzione di 5 crediti dei 15 crediti annuali obbligatori.
Accedere al gestionale per la formazione e cliccare su “Nuovo evento esterno”, compilare tutti i campi e confermare. Attenzione: per un evento è possibile selezionare più materie (es. ordinaria e deontologica). Le richieste sono esaminate dal Consigliere delegato che le conferma attraverso una email automatica di cortesia entro 30 giorni (il prospetto crediti permette di vedere lo stato delle richieste: il credito è confermato se è visualizzato nel prospetto indipendentemente dall’arrivo della email di conferma).
Attenzione! Le richieste saranno rifiutate laddove non venga allegata idonea documentazione attestante il numero di crediti formativi riconosciuti per la partecipazione all'evento. Pertanto, nel caso in cui l'attestato non riportasse il numero di crediti, allegare ulteriore documentazione (locandina, email, etc.) dal quale risulti l'esatto ammontare.
ATTIVITA' (ART. 13 REG. 6/2014) | COMPETENZA ACCREDITAMENTO (ART. 17 REG. 6/2014) | NUMERO MASSIMO CREDITI (ART. 20 REG. 6/2014) |
Svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di cui all’art. 3 del Regolamento (incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative; seminari su aggiornamenti normativi; tavole rotonde su argomenti o casi giuridici), nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale | Il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l’iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni | 1 CFP per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo |
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense | Il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi | Massimo 12 CF all'anno |
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati | Il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati | Massimo 10 CF all'anno |
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina | Il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite | Massimo 10 CF all'anno |
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell’esame | Il COA di appartenenza dell’iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF | Massimo 10 CF all'anno |
Attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze | Il COA per l’attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF | Massimo 10 CF all'anno non cumulabile con l'attività delle relazioni (la prima in questa tabella) |
Attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi | Il COA | Massimo 10 CF all'anno non cumulabile con l'attività delle relazioni (la prima in questa tabella) |
Ai sensi dell'art. 12 del Reg. CNF n. 6/2014, l’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.
Prima di richiedere il rilascio dell'attestato di formazione continua l'avvocato deve controllare di aver inserito sul gestionale della formazione tutti i crediti relativi al triennio per il quale chiede la certificazione.
Successivamente può depositare l'istanza per il rilascio dell'attestato di formazione continua.
Le situazioni soggettive che permettono l’esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua:
- gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato;
- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;
- gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del Parlamento europeo;
- i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Il Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’iscritto, su domanda dell’interessato, può esonerare dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio nazionale forense.
Scarica l’istanza per la richiesta di esonero.
Ai sensi del Regolamento CNF n. 6/2014 (art. 13 e art. 17) l'Ordine valuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo alcune attività non preventivamente accrediate quali, ad esempio, lo svogimento di relazioni o lezioni, le pubblicazioni di rilevanza locale, contratti di insegnamento, partecipazioni a commissioni, gruppo di studio o Consigli, attività di studio.
Attenzione: per il riconoscimento dei crediti formativi derivanti da relazioni effettuate in un convengno/evento accreditato da altri Ordini Forensi è sufficiente inserire l'evento esterno con allegata la locandina dove è indicato il nominativo dell'avvocato che ha svolto la relazione. In tale caso vengono riconosciuti i crediti come da accreditamento dell'evento. A norma dell'art. 20, co. 3, lett. a) del Regolamento Formazione, può essere riconosciuto n. 1 credito formativo ulteriore per la relazione che dev'essere richiesto al COA competente a accreditare l'evento (altrimenti l'Ordine di Rovereto riconosce esclusivamente i crediti dell'evento).
Le istanze al COA vanno presentante utilizzando il fac simile di domanda per il riconoscimento dei crediti formativi per attività non preventivamente accreditate.