Statuto OMF

ART. 1 COSTITUZIONE 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto (d’ora in avanti COA), con delibera del 16 marzo 2011, l’Organismo di Mediazione Forense (d’ora in avanti OMF).

 

ART. 2 NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA 

L’OMF è una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest’ultimo.

Le spese per il funzionamento dell’OMF sono coperte dalle entrate derivanti dall’attività di conciliazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L’OMF è dotato di autonomia organizzativa, nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA.

L’OMF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad euro 500.000,00 a garanzia dei rischi derivanti a qualunque titolo dallo svolgimento dell’attività di mediazione svolta dall’OMF.

 

ART. 3 SCOPO 

L’OMF svolge l’attività conciliativa e di mediazione prevista dal D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, nonché l’attività conciliativa e di mediazione di ogni altra controversia civile e commerciale mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all’albo professionale degli Avvocati di Rovereto.

L’OMF svolge la propria attività attraverso:

a) la promozione, lo sviluppo, l’organizzazione e la realizzazione di procedure di conciliazione, anche mediante stipula di convenzioni con altri Ordini degli Avvocati;

b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di conciliazione.

 

ART. 4 SEDE 

L’OMF ha sede e svolge le sue funzioni presso il Palazzo di Giustizia di Rovereto, nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 4.3.2010, n. 28.

 

ART. 5 PERSONALE DIPENDENTE

L’OMF si avvale del personale dipendente del COA, che delega, allo scopo, i propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria.

Detti dipendenti hanno l’obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio. E’ altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

 

ART. 6 COMPOSIZIONE DELL’OMF 

L’OMF e composto da cinque membri nominati dal COA.

I Componenti dell’OMF svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

L’OMF è presieduto dal Presidente del COA o suo delegato. Al suo interno, l’OMF elegge a maggioranza di voti un Segretario.

I componenti dell’OMF restano in carica in coincidenza con il mandato del COA.

 

ART. 7 IL PRESIDENTE 

II Presidente convoca, presiede e coordina le sedute dell’OMF, fissando i punti all’ordine del giorno e, sulla base delle delibere assunte, promuove l’attività dell’OMF e ne esprime all’esterno gli indirizzi.

 

ART. 8 IL SEGRETARIO 

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute dell’OMF, cura l’esecuzione di ogni delibera dell’OMF, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei mediatori, sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore, tiene il registro degli affari di conciliazione e dirige il personale dipendente.

 

ART. 9 CONVOCAZIONE E COMPITI DELL’OMF 

L’OMF viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità.

L’OMF è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell’OMF sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà custodito presso la segreteria del COA.

Le decisioni dell’OMF sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

L’OMF:

a) disciplina la propria organizzazione;

b) decide sulle domande di iscrizione, sospensione o cancellazione dei mediatori dall’elenco;

c) decide sulle domande di ricusazione dei mediatori;

d) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;

e) provvede all’assegnazione delle indennità ai mediatori;

f) trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

g) predispone il rendiconto contabile finanziario.

L’OMF è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l’elenco dei mediatori e a sottoporlo al COA per la ratifica.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dall’OMF dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza.

 

ART. 10 LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell’OMF dal COA.

La Segreteria Amministrativa cura l’espletamento dei servizi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, anche con registro informatico, consentendo alle parti l’accesso agli atti del fascicolo.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, sono tenuti all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

 

ART. 11 L’ELENCO DEI MEDIATORI 

L’OMF si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore. L’OMF è tenuto a redigere l’Elenco dei mediatori per le sezioni di competenza sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al COA per la ratifica.

L’OMF deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all’aggiornamento dell’Elenco dei mediatori.

L’Elenco aggiornato deve essere inviato, dopo la ratifica del COA, al Ministero competente.

 

ART. 12 REQUISITI DEL MEDIATORE 

Il mediatore deve essere un Avvocato iscritto nell’Albo ordinario o speciale tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto, che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi di Legge.

Il mediatore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avvertimento.

Il mediatore dovrà inoltre:

non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;

non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;

non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione;

essere in possesso di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale estesa all’attività di mediazione con massimale non inferiore ad euro 500.000,00.

 

ART. 13 OBBLIGHI DEL MEDIATORE 

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

a) riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera;

b) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e designato, una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l’incarico da assumere;

c) informare immediatamente l’OMF, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell’opera nella procedura in corso di trattazione;

d) partecipare agli eventi formativi di aggiornamento professionale organizzati dall’Organismo o da altri enti abilitati, con cadenza almeno biennale.

 

ART. 14 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE 

L’OMF provvede a individuare la procedura di turnazione dei mediatori, da utilizzare nell’ipotesi in cui il mediatore non sia scelto di comune accordo delle parti.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico, nonché la propria imparzialità ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28 secondo il modello predisposto (Allegato B).

In caso di dichiarata incompatibilità, l’OMF provvede a designare un nuovo mediatore.

Il designato mediatore, salve le ipotesi di incompatibilità, non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un anno. In ipotesi di ingiustificata astensione dall’incarico per oltre tre volte nel triennio sarà cancellato dall’elenco.

 

ART. 15 PRESTAZIONE DEL MEDIATORE 

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; può avvalersi, ove lo ritenga necessario o utile ai fini della conciliazione, dell’ausilio di un esperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell’Albo di cui all’art. 13 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile.

 

ART. 16 INDENNITÀ 

Le indennità versate dalle parti saranno liquidate dall’OMF ai mediatori.

L’OMF tratterrà, per finanziare l’organizzazione e per perseguire gli scopi dell’Organismo, il 30% dell’indennità corrisposta.

 

ART. 17 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL’ELENCO 

Può essere disposta la sospensione cautelare dall’elenco dei mediatori:

a) nel caso di esercizio dell’azione penale per delitto non colposo;

b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;

c) nel caso di sospensione cautelare dall’attività di avvocato;

d) nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento.

La sospensione viene revocata:

a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;

b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora irroghino una pena o una sanzione compatibili con l’iscrizione nell’elenco.

È disposta la cancellazione dall’elenco del mediatori:

a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell’incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell’arco di un anno;

c) qualora l’accordo non sia omologato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell’accordo.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il COA, al fine dell’apertura dell’eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione vengono assunti dall’OMF, previa audizione del mediatore.

 

ART. 18 NORME DI PROCEDURA – RINVIO 

Le norme per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori e per l’attivazione del procedimento di conciliazione sono contenute nel Regolamento dell’Organismo di Conciliazione approvato dal COA.

 

ART. 19 MEZZI DELL’ORGANISMO 

L’Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.

È tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

 

ART. 20 CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTABILE 

Il controllo sulla gestione contabile dell’Organismo è affidata al COA, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Sono entrate dell’Organismo i proventi derivanti dall’attività di conciliazione.

Sono uscite dell’Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell’attività di conciliazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell’OMF.

L’OMF è tenuto a depositare entro il 30 luglio di ogni anno (semestre gennaio/giugno) ed il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione.

Le entrate dell’Organismo sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell’Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

“spese per il personale” del COA di cui si avvale l’OMF;

“spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività dell’Organismo;

“spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivante dall’attività dell’Organismo;

“spese di assicurazione”;

“spese per corsi di aggiornamento”;

ogni altro costo derivante dall’attività dell’Organismo.

 

ART. 21 NORMA DI CHIUSURA 

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura dovrà essere approvata dal COA e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura diverrà efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Per tutto quanto non previsto del presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge.


Ultima modifica

14 Marzo 2020, 12:08