Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/2012 in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine convoca dinnanzi a sè l’avvocato e il cliente per esperire il tentativo di conciliazione. Dell’esito viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.
In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
FAQ
Il ricorso, non soggetto a bollo, dovrà contenere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, telefono o cellulare ed eventualmente, se in possesso, e-mail o indirizzo di posta certificata* e potrà essere:
- trasmesso per via telematica, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'indirizzo PEC ord.rovereto@cert.legalmail.it e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritto con firma autografa, scansionata, e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ATTENZIONE, l’indirizzo PEC dell’Ordine riceve esclusivamente messaggi provenienti da indirizzi PEC; per inviare da posta elettronica semplice utilizzare l’indirizzo mail ordinario info@ordineavvocatirovereto.it ma in questo caso il recapito del messaggio non è garantito);
- inviato a mezzo posta, indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Rovereto, Corso Rosmini n. 65 – 38068 Rovereto (TN), sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- consegnato a mano, direttamente presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, Corso Rosmini n. 65 – 38068 Rovereto (TN); in tal caso il ricorso va sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
*Leggi l'informativa sul trattamento dei dati.
Nel ricorso si dovrà argomentare il motivo della richiesta che dovrà essere accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari.
Successivamente il Consiglio dell’Ordine delibererà di convocare le parti avanti a sé per esperire il tentativo di conciliazione. Tale convocazione verrà comunicata mediante raccomandata a.r. o mediante PEC.
Per tutto quanto non menzionato ci si richiama al “Regolamento opinamento parcelle” pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto.