Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/2012 in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine convoca dinnanzi a sè l’avvocato e il cliente per esperire il tentativo di conciliazione. Dell’esito viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.

In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

FAQ


Ultima modifica

14 Marzo 2020, 12:11