Consiglieri competenti per la pratica forense 2023-2026: avv. Maura Bridarolli, avv. Claudio Robol
Iscriversi al Registro dei Praticanti
Per iscriverti al Registro dei praticanti devi aver già individuato l'avvocato che può accettarti presso il suo studio legale.
Ai fini dell'iscrizione è necessario depositare in Segreteria la domanda completa di tutti i documenti allegati.
L'iscrizione è deliberata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente.
Trasferirsi da un altro Ordine
Per trasferiti devi aver già ottenuto dal tuo Ordine attuale il certificato di compiuta pratica parziale, il certificato di nulla-osta al trasferimento e una copia dei documenti relativi allo svolgimento della pratica forense.
Una volta ottenuti questi documenti è necessario depositare in Segreteria la domanda completa di tutti i documenti allegati.
Anticipare il semestre di pratica
Se sei iscritto all'Università degli Studi di Trento puoi iniziare la pratica forense prima del termine del corso di laurea.
Chiedi in Segreteria l'elenco degli avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tirocinanti e segui le istruzioni della Convenzione per il tirocinio anticipato sottoscritta dall'Ordine degli Avvocati di Rovereto con l'Università degli Studi di Trento
Indicazioni pratiche
Una volta iscritto il praticante deve:
- Ritirare in segreteria il libretto della pratica da presentare compilato e firmato ogni semestre
- Per l’approvazione semestrale la documentazione allegata al libretto professionale (attestazioni di udienza, questioni giuridiche, attestazioni Scuola Forense) deve risultare ordinata e possibilmente inserita in un raccoglitore ad anelli.
- Comunicare tempestivamente ogni variazione al Consiglio dell’Ordine (cambio studio legale-cambio orario pratica-inizio o fine rapporto di lavoro-partecipazione a corsi ecc…)
- Chiedere, se del caso, la cancellazione dal Registro. La cancellazione dai Registri non è automatica, il dottore vi rimane iscritto fino a quando non presenta regolare domanda di cancellazione. La cancellazione d’ufficio avviene comunque decorsi 6 anni dalla data di iscrizione, oppure nel caso in cui il tirocinio sia stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi ovvero nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
- Corrispondere annualmente il contributo di iscrizione anche se non si esercita – in assenza di regolare versamento non si può essere cancellati nè trasferiti ad altro Foro.
- Terminato il tirocinio, i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo sono soggetti, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del CNF n. 6/2014 agli obblighi formativi ivi previsti e nei casi previsti (gravidanza, adozione, maternità/paternità, malattie) possono chiedere l’esonero di tutti o parte dei crediti formativi tramite apposita domanda.
La quota per l’anno 2020 è di € 75,00 da versarsi con bonifico bancario ai riferimenti dell’Ordine.
FAQ
Ai sensi dell'art. 17, co. 7, L. 247/2012 l'iscrizione è deliberata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all'interessato. L'interessato può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tranta giorni dalla richiesta, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricordo al Consiglio Nazionale Forense, che decide sul merito dell'iscrizione e il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
Si riporta l'art. 6 del Regolamento.
- Il tirocinio può essere interrotto per un periodo pari o superiore a 6 mesi solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell’età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all’Avvocato presso il quale il tirocinio viene svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia o comunque del convivente unito civilmente, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
- L’interruzione per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad uno può essere giustificata anche per altre ragioni di carattere personale
- Il praticante che necessita di interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell’Ordine indicando e documentando le ragioni di tale interruzione.
- Se il Consiglio dell’Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda rigetta la richiesta di interruzione. Prima del rigetto della domanda l’interessato deve essere sentito.
- Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell’istanza.
- Cessata la causa dell’interruzione il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l’anzianità maturata al momento della causa interruttiva. Della cessazione della causa di interruzione l’interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio.
Decorsi 6 mesi dalla iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo. L'abilitazione dura 5 anni. Dev'essere presentata domanda a norma dell'art. 7 del Regolamento alla quale seguirà un colloquio avanti alla Commissione pratica. Il praticante in possesso di abilitazione per il patrocinio sostitutivo puo svolgere l'attività, senza limiti territoriali, in ambito civile, avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 nr. 51, rientravano nella competenza del Pretore.
Il praticante è tenuto a un’assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio da coniugarsi con una necessaria frequentazione delle udienze. La frequenza dello studio non potrà essere comunque inferiore a 20 ore settimanali.
Ciò significa che l'attività di lavoro sarà compatibile con la pratica forense solo nel momento in cui non comporti una frequenza minore delle ore previste aumentata delle ore necessarie per la frequentazione delle udienze.
Il praticante oltre alla frequenza dello studio è tenuto alla partecipazione alle udienze civili, penali, amministrative e in giudizi arbitrali, in ogni ordine e grado, in numero minimo di 20 a semestre, di cui almeno cinque penali;
Si riporta l'art. 12 del Regolamento. Si pregano i praticanti di oscurare i dati personali delle parti nei verbali di udienza.
1. All’esito di ogni semestre il praticante dovrà – entro un mese dalla scadenza dello stesso – presentare domanda di riconoscimento dell’attività svolta. Ciò al fine di maturare i semestri necessari per il conseguimento del certificato di compiuta pratica.
2. Alla presentazione della domanda di riconoscimento dovrà essere allegato il libretto della pratica adeguatamente compilato contenente le seguenti annotazioni:
- le udienze cui il praticante ha partecipato con le relative relazioni di udienza corredate dalle sottoscrizioni previste ovvero dalle copie dei verbali attestanti la presenza del praticante secondo quanto previsto dall’art. 11;
- gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione ha partecipato in numero minimo di 12;
- 3 questioni giuridiche affrontate nel corso del trascorso periodo di pratica;
- le attestazioni di partecipazione alla Scuola Forense ovvero dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge n. 247/2012. con specificazione del relativo periodo;
3. Alla richiesta di riconoscimento del secondo semestre di pratica il tirocinante dovrà allegare altresì, anche una questione deontologica affrontata nel corso del periodo di attività.
L’Avvocato ovvero gli Avvocati presso cui il praticante svolge il tirocinio sono tenuti a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto di pratica ed ad attestarne la veridicità mediante la relativa sottoscrizione.
- Il praticante durante il periodo di tirocinio assolve all’obbligo di formazione e aggiornamento mediante la frequenza obbligatoria della Scuola Forense ovvero dei corsi di formazione di cui all’art. 43 Legge 247/2012:
- Terminato il periodo di tirocinio, i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo sono soggetti, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del CNF n. 6/2014 agli obblighi formativi ivi previsti.
L’Ordine degli Avvocati di Rovereto non dispone di unità organizzative o di uffici responsabili dell’istruttoria e il responsabile del procedimento è sempre il Presidente mentre il potere sostitutivo è sempre esercitato dal Segretario. Non vi sono procedimenti per i quali il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione.
Fac simile e modelli
- Domanda di iscrizione
- Modello di Dichiarazione del Dominus per l’accettazione del praticante
- Domanda di abilitazione al patrocinio sostitutivo (per iscritti dopo giugno 2016)
- Istanza per il rilascio del certificato di COMPIUTA pratica
- Istanza per la certificazione di compiuta pratica PARZIALE
- Domanda di nulla osta al trasferimento
- Domanda di cancellazione dal Registro
Fac simile, modelli e Regolamento per iscritti prima del giugno 2016
Come fare per…
- Iscriversi agli eventi formativi, richiedere il riconoscimento dei crediti o chiedere esenzioni
- Pagare la quote d’iscrizione
- Utilizzare i servizi telematici e il Processo telematico
- Consultare le norme di cortesia e protocolli
- Presentare un esposto
- Consultare la Legge Professionale
- Consultare il Codice Deontologico
- Partecipare al progetto Avvocati per la Solidarietà
- Partecipare allo Sportello del Cittadino