Statuto

(in vigore fino al 31/12/2014 – per il nuovo testo clicca qui)

1. Costituzione

Al fine di favorire l’accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di contrastare i comportamenti discriminatori e di rimuovere ogni altro ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza sostanziale nella professione forense è costituito, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto

2. Composizione

Il Comitato è composto da avvocati iscritti all’Albo degli avvocati di Rovereto, dura in carica due anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell’Ordine.

Il Comitato è composto da 5 componenti, uno di loro designato dal Consiglio dell’Ordine, altri tre componenti vengono eletti da tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati fra gli avvocati iscritti, uno viene nominato dal C.P.O. come sopra costituito fra gli iscritti nel registro praticanti, ciò entro 90 giorni dalle elezioni.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente statuto.

Al suo interno il Comitato nomina il Presidente ed il Segretario che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

a) analizzare e monitorare la situazione delle donne avvocato e delle Praticanti operanti nell’ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto;

b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;

c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;

d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;

e) organizzare incontri con gli Avvocati ed i Praticanti

f) informare e sensibilizzare sulla necessità di promuovere pari opportunità per i Praticanti nella vita lavorativa e nella formazione;

g) verificare la corretta attuazione e l’esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell’Ordine;

h) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;

i) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità

l) promuovere e mantenere i contatti con i comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell’Ordine e con la Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Nazionale Forense;

m) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

· rappresenta il Comitato;

· lo convoca e lo presiede;

· stabilisce l’ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;

· riferisce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l’attuazione delle funzioni di cui innanzi;

Il Segretario:

· sostituisce il Presidente in caso di impedimento e su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

· fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell’Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce, al suo interno, l’organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

6. Convocazioni.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al trimestre.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Decadenza e dimissioni

Nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni di uno dei componenti il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Nell’ipotesi di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell’Ordine quest’ultimo provvederà a sostituirlo

8. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell’Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

9. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell’Ordine:

– la collaborazione degli Uffici dello stesso;

– l’utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche;

– e quant’altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

10. Norma Transitoria.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine.

Nel caso di costituzione effettuata in corso di mandato il Comitato, in via provvisoria e sino alle elezioni come previste al punto 2, sarà composto da n. 1 componente designato dal Consiglio dell’Ordine e da un numero non superiore a 4 componenti scelti dal comparente già designato tra avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Rovereto. I designati nominano il coordinatore della Commissione tra i componenti delegati.


Ultima modifica

9 Giugno 2020, 12:24